
L’art. 13, comma 3, del DL 201/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 10, della Legge 208 del 28/12/2015 ha introdotto, a partire dall’anno 2016, un’agevolazione a favore delle abitazioni date in comodato d’uso gratuito a figli e genitori.
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari abitative eccetto quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. La riduzione si estende anche alle pertinenze così come definite dalla normativa IMU (massimo 1 unità per ogni categoria C/2, C/6 e C/7).
Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
– il comodato deve essere concesso dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli);
– deve essere utilizzata dal comodatario (chi riceve l’immobile) quale abitazione principale;
– il comodante (chi cede in uso l’immobile) non deve possedere in tutta Italia altro immobile abitativo oltre a quello dato in comodato ed eventualmente alla propria abitazione principale;
– il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
– il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato;
– il comodante deve presentata dichiarazione IMU nei termini (per l’anno 2016 entro il 30 giugno 2017).
L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto di comodato.
Per ulteriori dettagli si può contattare l’Ufficio Tributi o consultare la risoluzione del MEF n. 1/DF/2016.