
Nelle righe che seguono sono disponibili l’Ordinanza del Ministro della Salute, in intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, e la Circolare applicativa.
Ordinanza contingibile e urgente n. 1
Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto che si sono verificati finora 9 casi nella territorio della Regione Emilia-Romagna nei Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Podenzano (PC), tutti casi correlabili al focolaio lombardo. Il quadro epidemiologico relativo evidenzia importanti elementi di preoccupazione per l’elevato numero di contatti nella strutture sanitarie e la contiguità dei territori della nostra regione con Lombardia, Veneto e Piemonte. Queste contingenze potrebbero allargare notevolmente il cluster dei casi regionali.
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;
Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;
Art. 1
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
- Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;
- Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
- Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in regione Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
- Si ribadiscono le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratoria:
– Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
– Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
– Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
– Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
– Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
– Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
– Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
– I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
– Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. - Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
- Le strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti dovranno anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti.
- Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.
- Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra e via acqua.
- Sospensione delle procedure concorsuali;
Art. 2
(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020.
Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
Copia della presente ordinanza viene inviata ai prefetti e ai sindaci della Regione Emilia-Romagna.
I prefetti della Regione Emilia-Romagna sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
Bologna, 23 febbraio 2020
Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Il Ministro della Salute
Stefano Bonaccini Roberto Speranza
Allegato al Decreto del Presidente della Regione n.16 del 24 Febbraio 2020.
Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019”
La lettera A dell’art. 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati.
In questo senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino dall’ordinario esercizio delle attività stesse. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.
In via generale non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazioni di persone.
Sono escluse da tale sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali (fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate, ecc.) che pertanto saranno sospesi. Sono escluse dalla sospensione le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone. Sono altresì escluse dalla sospensione le attività svolte da guide e accompagnatori turistici.
In via generale non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali.
Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione, in via generale, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni).
Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione.
Non possono essere inclusi nella sospensione, in via generale, neppure i Centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività.
La lettera B dell’art.1 comma 2, tra l’altro, prevede la chiusura dei corsi professionali. Risulta in tal senso sospesa l’erogazione delle attività di formazione rivolte ad un gruppo classe, mentre i servizi per il lavoro erogati in forma individuale (quali colloqui di orientamento) potranno svolgersi regolarmente.
Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali.