L’autenticazione di una copia di un documento consiste nell’attestare la sua conformità con l’originale, di cui l’incaricato ha preso visione.
La copia può essere autenticata:
- dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’originale;
- dal pubblico ufficiale dell’ufficio presso cui è depositato l’originale;
- dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento;
- dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o dall’Ufficiale d’Anagrafe.
Documentazione
Il cittadino che si rivolge all’Anagrafe deve sempre esibire l’originale del documento completo in tutte le sue parti, anche se redatto in lingua straniera, insieme alle fotocopie da autenticare.
Se le copie autentiche richieste sono più di 10 verranno rilasciate successivamente alla richiesta in una data utile stabilita dall’ufficio.
Per i cittadini stranieri è necessaria l’esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto (legge 15/7/2009 n. 94).
Autocertificazione
Il cittadino può sostituire l’autentica di copia con una sua dichiarazione di conformità all’originale che non deve essere autenticata.
Per autocertificare la conformità del documento all’originale occorre scrivere nel retro della copia i propri dati anagrafici, dichiarare che la copia è conforme all’originale e firmare.