Cos’è l’autentica di firma
È l’attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la firma degli atti è stata apposta dall’interessato in sua presenza, dopo che questo è stato identificato dall’incaricato.
Sono abilitati all’autenticazione notai, cancellieri, il segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
Documenti per i quali è necessaria l’autentica di firma
Presso l’Anagrafe si autenticano le firme per:
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad esempio, deleghe alla riscossione delle pensioni);
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati (ad esempio, banche, assicurazioni, ecc.);
- atti in procedimenti penali;
- atti e dichiarazioni del venditore riferiti alla vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, trattori (è necessario avere con sé: il libretto di proprietà del mezzo, una marca da bollo del valore vigente alla data della presentazione e i dati dell’acquirente);
- le quietanze di pagamento (marca da bollo del valore vigente).
Requisiti
È necessario presentarsi di persona, essere maggiorenni e presentare un documento di riconoscimento valido.
Per i cittadini stranieri è necessaria l’esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto, è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto (legge 15/7/2009 n. 94).
Nota
La sottoscrizione delle istanze (domande) e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ad una Pubblica Amministrazione o a gestori o esercenti un pubblico servizio non deve essere autenticata (unica eccezione: la delega per la riscossione di benefici per conto di terzi) e può essere fatta davanti al dipendente addetto dell’ufficio ricevente la domanda oppure presentata allegando una fotocopia del documento di identità del dichiarante.