I certificati anagrafici sono atti attraverso i quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona o status.
- Certificato anagrafico di nascita
- Certificato anagrafico di matrimonio
- Certificato anagrafico di decesso
- Certificato di residenza
- Certificato di esistenza in vita
- Certificato di stato libero
- Certificato di vedovanza
- Certificato di cittadinanza italiana
- Certificato di godimento dei diritti politici
- Certificato di residenza-AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero)
- Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia AIRE
- Stato di famiglia
- Contestuale di residenza e stato di famiglia
- Stato di famiglia con rapporti di parentela e stato civile per richiesta assegni familiari
- Certificato di cancellazione per irreperibilità
- Certificato di nascita e cittadinanza per l’espatrio
Tutti i certificati anagrafici possono essere sostituiti dall’autocertificazione, cioè da un’autodichiarazione scritta e firmata direttamente dal cittadino, che ha la stessa validità del certificato anagrafico.
Non è perciò necessario recarsi presso gli Uffici di Anagrafe per validare l’autocertificazione.
Se il certificato è richiesto da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di pubblico servizio (scuola, sanità, poste, trasporti, energia elettrica, ecc.) è obbligatorio l’uso dell’autocertificazione.
Anche i privati (banche, assicurazioni, patronati, professionisti, ecc.) sono obbligati ad accettare le autocertificazioni (Legge n. 120/2020 -noto come Decreto Semplificazioni).
Se, nonostante si possa usare l’autocertificazione, si decide di richiedere comunque il certificato all’Anagrafe, quel certificato sarà soggetto a imposta di bollo (Euro 16,00), tranne nei casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.
I certificati anagrafici possono essere richiesti da chiunque.
I certificati storici possono essere chiesti solo se l’interessato ha un’interesse diretto, concreto, attuale all’accesso a tali informazioni (Rif. Normativo: art. 35 D.P.R. 223/1989; art. 22, comma 1 lettera b) legge 241/1990).
Validità
I certificati anagrafici hanno validità sei mesi.
Qualora contengano dati non soggetti a variazione hanno una validità illimitata (ad esempio il certificato di nascita anagrafico).