L’affidamento delle ceneri personali di un’urna cineraria consiste nella consegna dell’urna per la conservazione.
Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
Come fare
L’affidamento deve essere richiesto al Comune dove l’urna viene collocata stabilmente o al Comune di avvenuto decesso, purché all’interno della Regione Emilia Romagna, sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal soggetto.
La volontà espressa verbalmente in vita dal soggetto è documentata come dichiarazione del coniuge o di qualsiasi parente di I grado, dopo che è stato raggiunto l’accordo sull’individuazione dell’affidatario unico (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Se il defunto non lascia dichiarazioni in grado di attestare in alcun modo la propria volontà al coniuge o ai parenti, questa potrà essere documentata con dichiarazione resa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.
Custodia dell’urna
Se l’urna è affidata a un familiare o a qualsiasi persona diversa indicata con testamento notarile o testamento depositato presso un’associazione cremazionista, il luogo ordinario di conservazione è la residenza dell’affidatario, quando non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
L’affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell’urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo nè profanata. Senza specifica autorizzazione del Comune, l’urna non può essere affidata nemmeno temporaneamente a terze persone.
L’affidatario che cambia il luogo di conservazione dell’urna deve comunicare immediatamente la variazione al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; se il nuovo luogo di conservazione si trova in un comune diverso, prima di trasferire le ceneri bisogna richiedere e ottenere una nuova autorizzazione per l’affido e per il trasporto delle ceneri.
In caso di variazione di indirizzo all’interno dello stesso comune, non è necessario segnalare la variazione del luogo di conservazione dell’urna cineraria.
Se l’affidatario intende recedere dall’affidamento delle ceneri, deve consegnare quest’ultime al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta.
Se vengono meno le condizioni di affidamento, l’urna deve essere riconsegnata all’ autorità comunale che la conserverà all’interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa.
La Polizia mortuaria può effettuare controlli, anche periodici, per verificare che l’effettiva collocazione dell’urna cineraria sia nel luogo indicato dall’affidatario.