Devi richiedere la cittadinanza italiana al Comune solo nei seguenti casi:
- se sei nato in Italia (da genitori stranieri) e qui residente fino al compimento del 18° anno: hai un anno di tempo per chiedere la cittadinanza italiana;
- perdita, riacquisto e rinuncia alla cittadinanza italiana;
- riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza a persone iscritte all’anagrafe.
In tutti gli altri casi, devi presentare la richiesta alla Prefettura.
Giuramento
A conclusione delle pratiche per cui è competente la Prefettura, i Servizi Demografici del Comune ricevono copia dei Decreti Ministeriali di attribuzione della cittadinanza e invitano gli interessati a prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica, dopo il quale si diventa cittadini italiani; si occupa inoltre di comunicare all’Anagrafe le variazioni di cittadinanza e della trascrizione dell’atto di nascita.
Il giuramento viene fatto in forma solenne alla presenza di un delegato del sindaco presso il Municipio.
Normativa
Legge 5.2.1992 n. 91: Nuove norme sulla cittadinanza
D.P.R. 3.11.2000 N. 396: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127”
La cittadinanza italiana può essere acquisita nei seguenti modi.
1. Per filiazione (ius sanguinis)
L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
2. Per nascita sul territorio italiano (ius soli)
Acquista la cittadinanza italiana:
– il figlio di genitori ignoti o apolidi o che non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91/92);
– il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (art. 1, comma 2 legge n. 91/92).
3. Per matrimonio con cittadino/a italiano/a
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92.
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti.
In Italia: 2 anni di residenza legale dopo il matrimonio;
All’estero: 3 anni dopo il matrimonio.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto; assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici; assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato); assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Dal 1° agosto 2015, i soggetti residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno, a questo indirizzo: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2
È necessario compilare tutti i campi previsti dal modulo e inserire i 4 seguenti documenti obbligatori:
-
estratto di nascita;
-
certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza a partire dai 14 anni di età;
-
ricevuta di versamento di €200;
-
copia del documento di riconoscimento valido, autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato che lo ha rilasciato.
4. Per residenza
In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:
3 anni: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;
4 anni: per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee;
5 anni, successivi all’adozione, per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico.
5. Per meriti o in base a leggi speciali