Perde la cittadinanza automaticamente:
1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);
2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92);
3. chi è adottato, in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92).
Perde la cittadinanza se vi rinuncia formalmente:
1. l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/92);
2. il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero, e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92);
3. il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/92).
La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:
– atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
– certificato di cittadinanza italiana;
– documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
– documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta.