1. La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge 91/92. Si segnala in particolare che il cittadino, residente all’estero, che ha perso la cittadinanza può riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), dopo aver presentato l’apposita dichiarazione al competente ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa;
2. Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che – in virtù del matrimonio – abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito e perso la cittadinanza italiana, possono riacquistarla mediante una dichiarazione, anche se residenti all’estero. La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente.
Essa deve essere corredata della seguente documentazione:
- atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
- documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
- documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera oppure al proprio status di apolide;
- certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.