L’accesso agli atti consiste nella possibilità di prendere visione o richiedere copie di documenti amministrativi in possesso dell’Amministrazione comunale. L’art. 22 della Legge 241/90, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività dell’ente e di favorire lo svolgimento imparziale, garantisce questo diritto a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
L’interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti, deve essere personale, sussistere una situazione giuridicamente rilevante, non necessariamente coincidente con una posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo.
Se il procedimento è in corso, non è consentita né la visione né l’estrazione di copia.
Se il procedimento è concluso, è consentita sia la visione sia l’estrazione di copia della documentazione definitiva.
Si può fare richiesta di accesso agli atti solo in forma scritta e motivata.
NORMATIVA
Legge 7/8/1990 n. 241 testo vigente.