Art. 31 del D.Lgs.14.03.2013 n.33
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attivita’ dell’amministrazione.
A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 devono essere pubblicati:
a) gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti;
b) la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio;
c) tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.