Descrizione
Ai sensi dell’art. 12 del D.L. 21/03/1978 n. 59, convertito nella legge 18/05/1978 n. 191, chiunque cede la disponibilità di un immobile è tenuto a darne comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (commissariato di polizia o sindaco, ove non presente). La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna effettiva dell’immobile e deve indicare:
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dati del cedente e del cessionario
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uso previsto dell’immobile (abitazione, negozio, ufficio, ecc.)
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estremi identificativi del documento del cessionario
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dettagli dell'immobile (ubicazione, piano, vani, accessori, ecc.)
Tipo documento | Modulistica |
Data di pubblicazione | 22 Luglio 2025 |
Oggetto | Comunicazione obbligatoria alle autorità di pubblica sicurezza relativa alla cessione, affitto o concessione d’uso di un fabbricato o porzione dello stesso per un periodo superiore a 30 giorni. |
Formati | |
Licenze | pubblico dominio |