COVID-19. Ordinanza regionale n. 66 del 22 aprile 2020

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Consentite la coltivazione del terreno per uso agricolo o a fini di autoconsumo e la vendita al dettaglio di semi e piante. Consentiti i tagli boschivi per autoconsumo. Disposizioni valide sino al 3 m

Data:

23 Aprile 2020

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Descrizione

Consentite la coltivazione del terreno per uso agricolo o a fini di autoconsumo e la vendita al dettaglio di semi e piante. Consentiti i tagli boschivi per autoconsumo. Disposizioni valide sino al 3 maggio 2020.

 

Ordinanza regionale del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22 aprile 2020
Integrazione dell'Ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020.

 

Sull’intero territorio regionale a partire dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020:

a) è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all’interno del proprio Comune di residenza;

b) è consentita la vendita in esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, quali semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;

c) sono consentiti i tagli boschivi per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale di residenza, o a quello limitrofo laddove l’area boschiva si estenda anche ad esso;

d) sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio;

e) sono consentite, nell'ambito delle attività di cantieristica navale, l'attività di "consegna di magazzino", nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto;

f) restano sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. 

 

Testo integrale dell'Ordinanza regionale

 

Ultimo aggiornamento: 20/03/2025, 11:42

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