Dal 9 maggio 2012 sono in vigore le nuove disposizioni in materia anagrafica che riguardano sia le modalità di invio della richiesta sia di verifica da parte degli uffici.
Come chiedere la residenza
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1. direttamente all’Ufficio Anagrafe;
2. per raccomandata indirizzata a: Comune di Casina – Piazza IV Novembre, 3 – 42034 Casina (RE);
3. per fax allo 0522 604 713;
4. in via telematica all’indirizzo email anagrafe@comune.casina.re.it oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo casina@cert.provincia.re.it.
L’utilizzo della modalità telematica è consentita ad almeno una delle seguenti condizioni:
a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
c. che la dichiarazione recante la firma autografa sia accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante entrambi scansionati e allegati all’email.
Alla dichiarazione deve sempre essere allegata copia del documento di identità (carta di identità o patente) del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino straniero di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A (nel box in fondo alla pagina).
Il cittadino straniero di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B (nel box in fondo alla pagina).
Cosa fa l’Ufficio Anagrafe
A seguito della dichiarazione resa, l’Ufficio Anagrafe procederà immediatamente e comunque entro i 2 giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni suddette. Provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione o la registrazione si intende confermata.
Conseguenza in caso di dichiarazioni mendaci
I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, comma 3 del d.p.r. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazione rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.