Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso, deve dare comunicazione di cessione fabbricato.
Prevista dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), la comunicazione è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile (vendita, locazione, ecc.). La legge richiede l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui: “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”.