Dal 1° gennaio 2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI) sostituisce il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), differenziandosi da quest’ultima sostanzialmente solo per la soppressione della maggiorazione sui servizi indivisibili dovuta direttamente allo Stato. Rappresenta la modalità con cui il Comune finanzia i costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e le attività accessorie come la pulizia delle strade e la gestione dei centri di raccolta (isole ecologiche).
Il pagamento della tassa 2022, avverrà in due rate, la prima scadente il 31 dicembre 2022 e la seconda 31 marzo 2022 a seguito di emissione di avvisi di pagamento con allegati i modelli F24 che potranno essere saldati in Posta o in Banca.
Sono soggetti all’imposizione tutti i soggetti che possiedano, occupino e detengano locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (con esclusione delle aree scoperte accessorie o di pertinenza e delle aree comuni condominiali).
Nella seduta del 30/05/2022 il Consiglio Comunale ha approvato le Tariffe 2022 (Delibera n. 21 del 30/05/2022), mentre il regolamento è rimasto invariato rispetto a quello approvato per l’anno 2021.
In precedenza, in data 26/04/2022 il Consiglio Comunale aveva approvato le agevolazioni tariffarie per l’anno 2022 (Delibera n. 13 del 26/04/2022).
Sono confermate le principali agevolazioni già deliberate negli anni precedenti per le utenze domestiche:
a) una riduzione rispettivamente del 15, 30 e 45% della quota variabile per le utenze domestiche abitate da famiglie di 4, 5 e 6 o più persone;
b) una riduzione del 100% della quota variabile per le utenze residenti con ISEE minore o uguale a 8.265 euro;
c) una riduzione del 50% della quota variabile per le utenze residenti con ISEE maggiore di 8.265 euro ma minore o uguale a 12.500 euro.
Le riduzioni dei punti b) e c) vengono applicate previa richiesta entro il termine del 31/12/2022 utilizzando il modulo scaricabile da questa pagina, mentre le riduzioni della lettera a) sono applica d’ufficio.
Inoltre sono previste da Regolamento altre riduzioni fra cui:
– la riduzione della tassa del 30% della quota variabile per chi effettua compostaggio domestico;
– riduzione del 50% per le aree scoperte delle attività commerciali (70% di riduzione per le aree scoperte di bar e ristoranti);
– riduzione del 50% per le gli esercizi commerciali e i bar ubicati nelle frazioni;
– riduzioni forfetarie per attività che hanno produzione promiscua di rifiuti assimilati agli urbani e non assimilati (es. attività agricole, falegnamerie, carpenterie, officine meccaniche…).
Di particolare rilievo la riduzione unica del 70% della tassa dovuta da organizzazioni senza fini di lucro, parrocchie e Croce Rossa che sono riconosciute esenti per quel che riguarda le occupazioni temporanee.
Infine si fa presente che le superfici imponibili, a seguito dell’incrocio con i dati catastali, sono, già dal 2013, state adeguate all’80% della superficie catastale. Restano valide le superfici nette calpestabili per gli immobili a destinazione speciale (cat. D) e le aree scoperte oppure qualora il dato catastale sia mancante o non corretto.